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ARTICOLO
1 (Ambito e modalità di applicazione)
1.
Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite
da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si
prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non
legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il
secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo
grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione
di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà
stabiliti dalla presente legge. 2.
La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze
anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1
lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel
medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la
cancellazione. È fatta salva la prova contraria sulla
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di
esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia
interesse può fornire la prova che la convivenza è
iniziata successivamente o è terminata in data diversa
rispetto alle risultanze anagrafiche. 3.
Relativamente alla
convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio
di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il
convivente che l’ha resa ha l’onere di darne
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione
preclude la possibilità di utilizzare le risultanze
anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge. 4.
L’esercizio
dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge
presuppone l’attualità della convivenza. 5.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
all'anagrafe degli italiani residenti all’estero. 6. Ai fini
della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti
«conviventi».
ARTICOLO
2 (Esclusioni)
1.
Le disposizioni
della presente legge non si applicano alle persone: a) delle quali
l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato
sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra
conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla
base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti; b) delle
quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta
a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a); c) legate
da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino
necessariamente l’abitare in comune.
ARTICOLO
3 (Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede
l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero
dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente
legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da euro 3.000 a euro 10.000. 2.
La falsa
dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli
atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi
dell’articolo 2033 del codice civile.
ARTICOLO
4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1.
Le strutture
ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le
modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente
per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero
dell’altro convivente.
ARTICOLO
5 (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1.
Ciascun convivente può designare l’altro quale suo
rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità
di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in
materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi,
le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni
funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. 2.
La designazione è
effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di
impossibilità a redigerlo, viene formato un processo
verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
ARTICOLO
6 (Permesso di soggiorno)
1.
Il cittadino
straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino
italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di
soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di
soggiorno per convivenza. 2.
Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un
cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno,
ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo
9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2004/38/CE.
ARTICOLO
7 (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)
1.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della
convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione
di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
ARTICOLO
8 (Successione nel contratto di locazione)
1.
In caso di morte di
uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione
della comune abitazione, l’altro convivente può
succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da
almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni. 2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
cessazione della convivenza nei confronti del convivente che
intenda subentrare nel rapporto di locazione.
ARTICOLO
9 (Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)
1.
La legge e i
contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le
assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati
al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza,
prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una
durata almeno triennale della convivenza. 2.
Il convivente che
abbia prestato attività lavorativa continuativa
nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente
può chiedere, salvo che l’attività medesima si
basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione
dell’apporto fornito.
ARTICOLO
10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1.
In sede di riordino
della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina
i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito
di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni
alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni
economiche e patrimoniali del convivente superstite.
ARTICOLO
11 (Diritti successori)
1.
Trascorsi nove anni
dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla
successione legittima dell’altro convivente, secondo le
disposizioni dei commi 2 e 3. 2.
Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se
alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se
concorrono due o più figli. In caso di concorso con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se
unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è
devoluta la metà dell’eredità. 3.
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al
convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e,
in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea
collaterale, l’intera eredità. 4.
Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della
convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i
diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della
convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà
del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante
al convivente. 5.
Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per
testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota
sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo
2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo
netto eccedente i 100.000 euro.
ARTICOLO
12 (Obbligo alimentare)
1.
Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di
bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento,
l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti
oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da
almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un
periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente
diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi
dell’articolo 1.
ARTICOLO
13 (Disposizioni transitorie e finali)
1.
I conviventi sono
titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre
disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in
ogni caso i presupposti e lemodalità dalle stesse previste.
2.
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, può essere fornita la prova di una data di inizio
della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui
all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente
comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo
10 della presente legge. 3.
Il termine di cui
al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o
per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui
all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui
all’articolo 2. 4.
In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio
in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi
o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del
superstite, la prova di una data di inizio della convivenza
anteriore a quella dell’iscrizione di cui all’articolo
1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione
calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi
innanzi al presidente del tribunale. 5.
I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le
agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex
coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della
presente legge. 6. I diritti patrimoniali, successori o
previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge
cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
ARTICOLO
14 (Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4
milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5milioni a
decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta
all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2007. Il
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
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